Bonus facciate «per competenza» per le società
Con riguardo agli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 comma 219 ss. della L. 160/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per stabilire l’aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società occorre riferirsi al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa. È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell’importo dei lavori e degli importi professionali (nel caso di specie avvenuto entro il 31 dicembre 2021).
L’Amministrazione finanziaria ha fornito il chiarimento nella risposta n. 236 del 2 marzo 2023.
Viene inoltre precisato che i fornitori che hanno effettuato i lavori e i professionisti cui è stata affidata l’esecuzione dell’attività di progettazione preliminare, definitiva e di direzione dei lavori che concedono il c.d. “sconto sul corrispettivo” di cui alla lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 possono successivamente ricedere il credito d’imposta alla società committente che, nel caso di specie è la capogruppo di un gruppo bancario. La norma contenuta nel menzionato art. 121, infatti, non prevede alcuna preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB di “riacquistare, nell’ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti)”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941