Dal CNDCEC chiarimenti su esercizio dell’attività di impresa e incompatibilità
Con il Pronto Ordini n. 139/2022, datato 9 marzo 2023, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti in materia di incompatibilità. Dopo aver riepilogato quanto dispongono l’art. 4 commi 1 e 2 del DLgs. 139/2005 e le Note interpretative sulla disciplina, il Consiglio nazionale risponde a tre quesiti posti dall’Ordine di Trento.
La prima domanda è se una società commerciale avente a oggetto attività tipiche della professione (l’esempio riferito dall’Ordine è l’amministrazione e legale rappresentanza di società), ancorché non riservate dalla legge agli iscritti, deve considerarsi assimilata alle società di servizi strumentali, con la conseguenza che l’iscritto che ne sia socio e amministratore sarebbe soggetto alla verifica sulla prevalenza del fatturato da attività professionale rispetto al fatturato della società ascrivibile all’iscritto. Il CNDCEC risponde che le società di servizi svolgono solo attività ausiliaria all’esercizio della professione e in nessun caso possono svolgere attività a componente intellettuale, che deve restare esclusiva della sfera professionale.
In relazione al dubbio se, esclusa l’assimilabilità alle società di servizi, la società si debba considerare genericamente una società commerciale con la conseguente sussistenza di incompatibilità, il Consiglio nazionale ritiene che l’Ordine dovrà verificare se l’attività di amministrazione è svolta sulla base di un incarico professionale. Questa fattispecie di esclusione dell’incompatibilità – spiega il CNDCEC – si riferisce a tutti quei casi in cui l’attività gestoria posta in essere dall’iscritto venga svolta per conseguire l’interesse economico del soggetto che ha conferito l’incarico. Le citate Note interpretative individuano alcuni criteri per verificare la mancanza, in capo all’iscritto, di un interesse economico proprio.
In risposta al terzo quesito, il CNDCEC evidenzia infine che non è tecnicamente possibile trasformare, ai sensi degli artt. 2498 e ss. c.c., una società non professionale in una STP, perché quest’ultima non rappresenta un tipo societario autonomo. Ciò sulla base del fatto che:
- alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico e in tali attività professionali rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale;
- tali società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V c.c.
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