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Residuali i criteri dello sbilancio fallimentare e dei netti patrimoniali

/ REDAZIONE

Martedì, 14 marzo 2023

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Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 406/2023, ha precisato che, a norma dell’art. 2486 c.c., il criterio dello “sbilancio fallimentare” è applicabile non per qualunque ipotesi di responsabilità degli amministratori, ma solo se l’illecito ascritto consista nella prosecuzione dell’attività d’impresa malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Tale criterio, inoltre, al pari di quello dei “netti patrimoniali”, non è vincolante per il giudice, pur in assenza di una contabilità che consenta di ricostruire correttamente le operazioni compiute. Infatti, è lo stesso art. 2486 c.c. a fare salva la prova di un diverso ammontare del danno.

A ogni modo, nel caso di responsabilità dell’amministratore per omesso versamento di imposte, il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate, perché, in quanto dovute, rappresentano un debito titolato che non diventa danno per il solo fatto di essere rimasto inadempiuto. Il pregiudizio per la società è, quindi, pari all’importo di sanzioni e spese esecutive che non sarebbero esistite se l’amministratore avesse ottemperato tempestivamente all’obbligo di versamento delle imposte.

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