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Risoluzione del leasing traslativo secondo le «vecchie» regole

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 marzo 2023

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La nuova disciplina del contratto di leasing introdotta dall’art. 1 commi 136-140 della L. 124/2017 – che ha riunito in un solo tipo contrattuale il leasing traslativo e il leasing di godimento – non ha carattere retroattivo (Cass. SS.UU. 28 gennaio 2021 n. 2061). Pertanto, essa non può trovare applicazione nelle situazioni in cui, prima dell’entrata in vigore della riforma, si fosse già verificata la risoluzione del contratto, come nel caso di specie.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7367, depositata ieri.

Nella pronuncia, quindi, la Corte fa applicazione della precedente normativa, durante la vigenza della quale operava il seguente principio consolidato: posto che, nel leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

In quel contesto, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. in tema di risoluzione del contratto, era limitata al leasing traslativo ed attribuiva alla restituzione della cosa un’indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, in quanto condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell’equo compenso in capo al concedente.

Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che non sia nulla la clausola, inserita nel contratto di leasing oggetto di causa, che, in caso di risoluzione, attribuiva al concedente il diritto di trattenere i canoni periodici già in precedenza pagati e imponeva all’utilizzatore di corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, atteso che essa non associava la restituzione del bene alla conservazione delle rate in capo al concedente. Tuttavia, nel caso di specie mancava la concreta valutazione dell’effettiva restituzione del bene, rimasta incerta, per la verifica della quale, la Corte rinvia la causa al giudice del merito.

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