La cessione indiretta dell’azienda seguita dall’affitto di un ramo d’azienda non è abusiva
Con la risposta a interpello n. 260 di ieri, 21 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un’operazione di riorganizzazione così strutturata:
- conferimento di un ramo d’azienda a favore di una società neocostituita;
- cessione della partecipazione totalitaria nella società neocostituita a favore di una società terza (acquirente);
- stipula tra la società neocostituita e la società acquirente di un contratto d’affitto, avente a oggetto un sotto ramo d’azienda, nel quale si prevede la deroga all’art. 2561 comma 2 c.c. e con conseguente deduzione degli ammortamenti da parte della società neocostituita.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di riorganizzazione prospettata non presenta profili abusivi, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, ai fini delle imposte dirette e indirette.
Da un lato, infatti, l’operazione di conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta in cambio in regime di participation exemption ex art. 87 del TUIR (c.d. cessione indiretta d’azienda) non rileva ex lege ai fini della disciplina anti-abuso (cfr. art. 176 comma 3 del TUIR).
Dall’altro lato, l’art. 102 comma 8 del TUIR prevede che, in caso di deroga convenzionale all’art. 2561 c.c., le quote di ammortamento dei beni ricompresi nelle aziende date in affitto siano deducibili in capo al concedente.
Anche con riferimento alle imposte indirette, l’effettuazione del preventivo conferimento nella società neocostituita finalizzato alla successiva cessione indiretta, mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni, non configura un indebito vantaggio tributario.
Tale conclusione non cambia anche qualora venga posto in essere un affitto d’azienda atteso che tale ultima operazione non concretizza l’acquisizione dell’azienda medesima.
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