Esenzione da ritenuta per gli OICR esteri vigilati dalla SEC
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 21 marzo 2023 n. 265 interviene sull’applicazione dell’esenzione sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare residente in Italia a un fondo estero ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DL 351/2001. Secondo questa disposizione, i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list di cui al DM 4 settembre 1996, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte sull’ammontare riferibile a ciascuna quota.
Il caso analizzato dalla risposta riguarda una società fiscalmente residente in Lussemburgo indirettamente posseduta da tre fondi di investimento che risultano promossi e gestiti da una società quotata alla borsa di New York (NYSE).
In proposito, si osserva che:
- nella ris. n. 78/2017 è stato chiarito che i fondi gestiti da Advisor disciplinati dall’Investment Adviser Act of 1940 e soggetti alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC) hanno gli stessi requisiti sostanziali, nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani;
- nel caso di specie, i general partners e l’Advisor dei fondi gestiti dalla società quotata al NYSE sono entrambi sottoposti a vigilanza prudenziale della SEC.
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta nel fondo immobiliare non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DL 351/2001.
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