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Nuovi chiarimenti INPS sui requisiti dell’assegno sociale

/ REDAZIONE

Martedì, 4 aprile 2023

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Con il messaggio n. 1268 di ieri, l’INPS ha fornito nuove precisazioni con riguardo ai requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale ex art. 3 comma 6 della L. 335/95, a parziale correzione della circolare n. 131/2022.

Nel dettaglio, per richiedere la prestazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
- età anagrafica (attualmente 67 anni; lett. a);
- cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o Svizzera (sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo; lett. b);
- soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (lett. c);
- residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (lett. d).

Sul punto, l’INPS sottolinea che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello della cittadinanza (lett. b), il quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Di conseguenza, il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lett. c)).

Allo stesso modo, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo necessaria l’ulteriore verifica dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

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