Revoca del riallineamento anche con remissione in bonis entro il 30 novembre 2022
Con la risposta n. 286, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazione della disciplina sulla c.d. “remissione in bonis” anche per la disciplina sulla revoca del riallineamento dell’avviamento.
La revoca opzionale dei regimi di rivalutazione o di riallineamento dei valori doveva essere esercitata, a norma del provvedimento n. 370046/2022, con la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita all’annualità interessata (per i soggetti “solari”, si tratta del 2020).
Tale adempimento – precisano le disposizioni attuative – doveva essere effettuato entro e non oltre il 28 novembre 2022.
Nel caso di specie, non è stato possibile rispettare tale termine, ma sembra emergere un comportamento coerente con la scelta di revocare il beneficio del riallineamento fiscale dai verbali del consiglio di amministrazione.
Viene, quindi, considerato plausibile il ricorso alla remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 che consente l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non provveda ad adempiere nei termini previsti.
In merito, si osserva che la risposta a interpello n. 530/2022 già ha ammesso il ricorso all’istituto in parola anche in ipotesi di revoca di un regime (nel caso specifico si trattava del “passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario”).
Con riferimento alla situazione analizzata nella risposta in commento, quindi, si è ritenuto legittimo l’utilizzo della remissione in bonis nei termini di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia da intendersi quella relativa al periodo d’imposta 2021, da presentare entro il 30 novembre 2022.
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