Stabilite le modalità di versamento dei tributi per il registro informatico dei pegni non possessori
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 120760 di ieri, ha stabilito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, di cui all’art. 1 comma 4 del DL 59/2016, e per la relativa consultazione. Il registro, si ricorda, non è ancora operativo: si attende un apposito comunicato da parte dell’Agenzia.
Il DL 59/2016 ha introdotto, a garanzia dei crediti inerenti all’attività d’impresa, la facoltà di costituire un pegno su beni determinabili o determinati, senza che il creditore debba privare il debitore del possesso degli stessi, cosicché quest’ultimo possa continuare a utilizzare i beni, anche trasformandoli o sostituendoli con beni analoghi.
La pubblicità del pegno avviene mediante iscrizione in un registro digitale, tenuto dall’Agenzia delle Entrate e istituito con il DM 114/2021, che, tuttavia, non è ancora operativo, non essendo stata comunicata dall’Agenzia la relativa data di attivazione (come prevede l’art. 12 del DM).
Il provvedimento di ieri prevede che le somme dovute per:
- l’iscrizione, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto;
- la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio, dell’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione o dell’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione;
andranno versate con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia e intestato a una delle parti oppure al suo rappresentante, il cui IBAN va indicato in fase di presentazione della richiesta.
Analoga modalità di pagamento è prevista per le somme dovute per la consultazione del registro (in particolare, l’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze e i diritti di certificazione).
I diritti di visura, invece, andranno pagati attraverso la piattaforma PagoPA.
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