Per il reverse charge immobiliare rileva la nozione di edificio
L’Agenzia delle Entrate ha, di recente, aperto alla definizione di bene immobile del Regolamento Ue
Se effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, alcune prestazioni nel settore dell’edilizia richiedono l’applicazione dell’IVA secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
A tale disciplina sono ricondotte, sotto il profilo oggettivo, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento.
Un requisito determinante per applicare il reverse charge in argomento è che dette operazioni siano “relative ad edifici”, come espressamente richiede il citato art. 17 comma 6 lett. a-ter).
La nozione di “edificio” non è rinvenibile né in altri punti della normativa IVA nazionale (dove è presente, ai fini del regime di esenzione, la nozione di “fabbricato”),
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