Vietato il licenziamento per eccessiva morbilità del lavoratore
Nel nostro ordinamento è ammesso solo il licenziamento per superamento del periodo di comporto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11174 pubblicata ieri, 27 aprile 2023, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui al datore di lavoro viene negata la possibilità di licenziare il prestatore di lavoro per scarso rendimento dovuto a eccessiva morbilità, ciò in quanto le assenze da lavoro per malattia possono giustificare il licenziamento solo nella misura in cui superino il periodo di comporto.
In altre parole, è vietato licenziare il lavoratore per le troppe assenze per malattia quando il periodo di comporto non sia stato effettivamente superato, ai sensi dell’art. 2110 comma 2 c.c.
Nel caso di specie la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, aveva accertato che il lavoratore era stato licenziato dalla società a causa delle numerose ...
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