La rinuncia complica il calcolo di aliquote e franchigie per la successione
L’istituto della rappresentazione comporta qualche dubbio fiscale
Esiste un istituto del diritto successorio che consente, a determinate condizioni, di far subentrare i discendenti all’erede che non possa (in caso di morte) o non voglia (in caso di rinuncia all’eredità) succedere.
Ai sensi dell’art. 467 c.c. la rappresentazione opera quando il soggetto istituito erede per successione legittima o testamentaria sia un figlio, anche adottivo, del defunto, oppure un suo fratello o sorella.
Ad esempio, se Tizio, morendo, lascia due figli (Caio e Sempronio) eredi in parti uguali (50% e 50%) e Sempronio rinuncia all’eredità, i figli del rinunciante prendono il posto di quest’ultimo nella successione di Tizio. Quindi, se Sempronio aveva due figli, questi diverranno eredi di Tizio nella quota del 25% ciascuno.
L’operatività dell’istituto ...
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