Controlli degli accomandanti con limiti incerti
Non è chiaro quando può esercitarsi l’accesso ai documenti
Ai sensi dell’art. 2320 comma 3 c.c., nella sas il socio accomandante ha il diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26071/2022) ha rilevato come la norma citata distingua, letteralmente, tra il diritto dell’accomandante:
- di ricevere comunicazione del bilancio, diritto che attiene a un adempimento di comunicazione annuale da parte dell’amministratore;
- di controllarne l’esattezza, diritto che consegue a una specifica richiesta del socio all’amministratore.
Con riguardo al diritto di controllo in senso proprio, la formulazione letterale della norma ha suscitato ...
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