La clausola penale è accessoria al contratto
Secondo la giurisprudenza di merito ciò ne esclude l’autonoma tassazione
La clausola penale, con cui viene definita la somma che dovrà essere versata in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali, non può essere tassata in modo autonomo ai fini dell’imposta di registro, in quanto, ai sensi dell’art. 21 del DPR 131/86, deriva necessariamente dall’obbligazione principale del contratto, avendo natura meramente accessoria ad esso.
Lo afferma la Commissione di Giustizia tributaria I di Reggio Emilia, nella sentenza 3 aprile 2023 n. 54/1/23, esaminando il trattamento impositivo della clausola penale apposta al contratto di locazione. In particolare, nel caso di specie, la clausola era riferita al divieto assoluto, previsto dal contratto in capo al conduttore, di consentire il pernottamento a persone estranee: “l’accertata violazione”
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