Criticità della data certa sulla procura per gli alluvionati
Rinvio delle udienze anche con istanza cartacea
Il decreto “Alluvioni” (DL 61/2023) ha previsto all’art. 3 la sospensione dei termini processuali nei giudizi tributari dal 1° maggio al 31 luglio 2023. La sospensione dei termini opera se alla data del 1° maggio una delle parti aveva la residenza, il domicilio o la sede in uno dei territori individuati dall’allegato 1 al decreto.
Considerando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, in caso di società con sede a Forlì o Cesena, un ricorso in scadenza il 20 giugno (atto impositivo notificato il 21 aprile) potrà essere notificato fino al 21 ottobre.
La disposizione si applica anche alla parte pubblica: ad esempio il Comune di Forlì potrà usufruire della proroga dei termini per proporre un appello in scadenza il 20 giugno.
La sospensione dei termini dal 1° maggio al 31 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41