Imposta sugli intrattenimenti fuori dal ravvedimento speciale
Il ravvedimento operoso speciale riguarda solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate caratterizzati dall’obbligo di presentare una dichiarazione periodica.
Per questa ragione, nella ris. Agenzia Entrate 19 giugno 2023 n. 28 è stato specificato che non è possibile il ravvedimento operoso speciale ex L. 197/2022 per le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti, imposta non periodica.
Le stesse considerazioni valgono per l’imposta di registro.
Naturalmente, eventuali violazioni possono formare oggetto di ravvedimento ordinario ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, seguendo le regole generali.
Rimane tuttavia possibile sanare le violazioni in tema di IVA relative agli intrattenimenti, soggetti al regime dell’art. 74 del DPR 633/72.
La dichiarazione IVA deve infatti essere presentata per le operazioni diverse da quelle sugli intrattenimenti ed è pacificamente un tributo periodico, quand’anche, per ipotesi, la dichiarazione non sia presentata applicando gli esoneri di legge.
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