Somme pagate dal terzo pignorato non ripetibili se si definisce la lite
Per effetto dell’art. 1 comma 196 della L. 197/2022, “dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa”.
Nella risposta interpello di ieri n. 349, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che dalle somme dovute per effetto della definizione delle liti pendenti è possibile scomputare quelle pagate dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, direttamente “nelle mani” dell’Agente della riscossione.
Tali somme, però, non possono mai essere chieste a rimborso se eccedenti quanto è dovuto per effetto della definizione.
Non si può sostenere, precisa l’Agenzia delle Entrate, che si tratta di importi non pagati dal contribuente e corrisposti all’Erario contro la sua volontà, essendo il pignoramento presso terzi un legittimo rimedio previsto dalla legge, in assenza di sospensione giudiziale.
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