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Tutela cautelare all’autorità giudiziaria fino alla nomina degli arbitri

/ REDAZIONE

Mercoledì, 21 giugno 2023

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Il Tribunale di Venezia, nell’ordinanza del 2 marzo scorso, ha precisato che, a fronte dell’art. 35 del DLgs. 5/2003 (ora art. 838-ter c.p.c.), che attribuisce all’arbitro la potestà di sospensiva della delibera impugnata, residua comunque in capo all’autorità giudiziaria il potere cautelare ove, nonostante l’avvio del procedimento arbitrale, l’organo non sia ancora costituito.
Diversamente ragionando, infatti, il socio impugnante sarebbe sprovvisto, nelle more, del diritto di far valere in via di urgenza la sua richiesta. Al fine di colmare detta lacuna di tutela, quindi, si ritiene possibile che la domanda di sospensiva venga proposta all’autorità giudiziaria.

A ogni modo, poi, la prova che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione dell’assemblea incombe sulla società, non potendosi porre a carico del socio impugnante l’onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell’omessa osservanza dell’obbligo di convocazione, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera.

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