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Utilizzabile in compensazione il bonus per adeguare i registratori telematici

/ REDAZIONE

Martedì, 27 giugno 2023

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Il credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini può essere utilizzato in compensazione, tramite F24, con il codice tributo “7032”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 35 pubblicata ieri.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Con il provv. n. 231943/2023 l’Agenzia ne ha definito le modalità di attuazione (si veda “Definite le modalità per fruire del bonus per adattare i registratori telematici” del 24 giugno). 
Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, la ris. n. 35 istituisce il codice tributo “7032”, denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito di imposta non è fruibile e il relativo F24 è scartato se, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’art. 8 del DL 176/2022 risulta incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

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