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NOTIZIE IN BREVE

Pronti i codici tributo per versare le sostitutive sulle cripto-attività

/ REDAZIONE

Martedì, 27 giugno 2023

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Con la ris. n. 36 di ieri, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per versare, con F24, le imposte sostitutive derivanti dalle disposizioni sulle cripto-attività.

Il nuovo art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, introdotto dalla L. 197/2022, fa rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. I soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva nella misura del 14%. Infine, al posto dell’imposta di bollo ex art. 13 della Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72 si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto dell’art. 19 comma 18-bis del DL 201/2011.

La ris. n. 36 fornisce quindi i codici tributo:
- “1715”, denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime dichiarativo”;
- “1716”, denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito”;
- “1717”, denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1727”, denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modella, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Per il codice “1716”, va anche indicato nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato “00MM”. In caso di utilizzo del codice “1717”, gli eventuali interessi dovuti sono cumulati al tributo stesso.

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