Per bloccare il fermo la strumentalità si può contestare anche dopo i 30 giorni
Il termine è dilatorio e vale solo per l’Agente della riscossione
In tema di preavviso di fermo amministrativo il termine di 30 giorni previsto dall’art. 86 comma 2 del DPR 602/73, per l’Agente della riscossione è il termine entro cui può eseguire il fermo senza ulteriore comunicazione, per il contribuente rappresenta il termine entro cui pagare o addurre la strumentalità del bene.
Detto termine, non rileva ai fini dell’impugnazione del preavviso di fermo, che rimane di 60 giorni ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92. Esso, inoltre, non ha attitudine a determinare una preclusione in sede giurisdizionale ai fini dell’eccezione di strumentalità del bene gravato.
Tale è l’arresto a cui è pervenuta la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza del 5 maggio 2025 n. 338/2/25, chiamata a pronunciarsi in ordine all’impugnazione del preavviso di fermo.
Rammentiamo che l’art. 86 comma 2 del DPR 602/73, prevede: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.
Nel caso deciso il contribuente impugnava il fermo su un bene mobile registrato deducendo l’illegittimità dell’atto in quanto il bene gravato era strumentale all’attività d’impresa.
L’Agente della riscossione, soccombente in primo grado, in sede di appello eccepiva che ai sensi dell’art. 86 comma 2 del DPR 602/73 il ricorso doveva essere proposto entro detto termine e che, quindi, la doglianza relativa alla strumentalità era da ritenersi preclusa in sede processuale.
Sul punto i giudici di seconde cure hanno statuito che: “La norma in esame, infatti, concerne la procedura da seguire per l’iscrizione del fermo, non occupandosi, invece, dei termini di decadenza di impugnazione che sono invece previsti dall’articolo 21 DLgs. 546/1992. È evidente, quindi, che il termine di 30 giorni sopra riportato è un termine dilatorio che l’agente della riscossione deve rispettare nell’interesse del debitore, il quale avrà trenta giorni di tempo per saldare il debito o dimostrare la strumentalità, senza che tale norma introduca in alcun modo una decadenza rilevante sul piano probatorio giurisdizionale”.
Per quanto ci consta, per la prima volta viene affrontata la questione relativa alla doppia valenza del termine di cui all’art. 86 comma 2 del DPR 602/73 per ciascuna delle parti.
La Corte di merito ha attribuito al termine in esame natura dilatoria (e non perentoria).
Da ciò consegue il condivisibile arresto per cui è da escludere, in primis, che il termine rilevi ai fini del termine di impugnazione dell’atto che è sempre di 60 giorni ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Inoltre, è del pari escluso che se il contribuente non eccepisce nei 30 giorni all’Agente della riscossione la strumentalità del bene sia inibita la possibilità di opporre tale rilevo in sede giudiziale.
Il contribuente, quindi, potrà sempre in sede di ricorso provare con la documentazione in suo possesso la natura strumentale del bene che, se sussistente, determina l’illegittimità del preavviso di fermo.
Si rammenta che ai fini della strumentalità occorre la dimostrazione che il bene mobile sia iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili, e che magari sia l’unico mezzo asservito al soddisfacimento dell’attività d’impresa o professionale (C.G.T. I Milano 25 maggio 2023 n. 1926/9/23).
Secondo la Cassazione, tuttavia, il bene è strumentale solo se necessario per l’attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l’impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno (Cass. 29 dicembre 2024 n. 34813).
È evidente che nei 30 giorni ex art. 86 comma 2 del DPR 602/73, il vaglio sulla strumentalità o meno del bene è rimesso all’Agente della riscossione; diversamente nel caso di ricorso l’eccezione è rimessa alla valutazione terza del giudice tributario.
Si segnala che nel caso deciso la strumentalità del bene è stata ritenuta insussistente in quanto l’autoveicolo, sebbene iscritto nel libro cespiti ammortizzabili dell’azienda, era registrato per il trasporto di persone.
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