Sospesi fino al 4 settembre i bonari per i contribuenti colpiti dall’alluvione
Per le Entrate le rate vanno invece pagate entro il 1° settembre
L’art. 1 del DL 61/2023 ha previsto una sospensione dei versamenti tributari e contributivi, che interessa i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche) che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana indicati nell’allegato 1 al decreto stesso (bisogna fare attenzione, in quanto talvolta non è interessato l’intero territorio comunale, ma solo una o più frazioni).
Il legislatore, in sintesi e tralasciando casi specifici, ha differenziato:
- i versamenti da autoliquidazione che scadono dal 1° maggio al 31 agosto, i cui versamenti vanno eseguiti entro il 20 novembre 2023;
- dai versamenti di somme intimate mediante atti impositivi, ove c’è una vera e propria sospensione dal 1° maggio al 31 agosto,
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