I soggetti alluvionati possono rinunciare alla sospensione dei versamenti
Non sono però dovuti la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati entro il 31 luglio e gli interessi per i versamenti rateali
Con una FAQ pubblicata ieri, 28 giugno, sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio possono non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti, mantenendo quindi le ordinarie scadenze, ma non sono comunque tenuti alla corresponsione della maggiorazione dello 0,4% e degli interessi per i versamenti rateali che scadono entro il 20 novembre 2023.
Con il DL 1° giugno 2023 n. 61 sono stati infatti previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (c.d. decreto “Alluvioni”).
In particolare, con l’art. 1 del DL 61/2023 è stata disposta ...
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