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Cambia la disciplina dei termini di scadenza per i debiti contributivi INAIL

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 giugno 2023

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L’INAIL, con la circolare n. 30 del 28 giugno, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo – già modificata con la determinazione del Presidente dell’Istituto assicurativo n. 227/2019, che ha semplificato le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore – soffermandosi sull’ipotesi in cui il termine di scadenza ricada nella giornata di sabato.

In proposito, l’INAIL ha richiamato la circolare n. 22/2019, che aveva fornito istruzioni sulle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo concesse ex art. 2 comma 11 del DL 338/89 (conv. L. 389/89): in particolare, l’Istituto aveva precisato che, ai sensi dell’art. 2963 c.c., le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento vanno posticipate al giorno seguente non festivo, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo, sottolineando che la posticipazione del termine di pagamento non è applicabile ove la scadenza di pagamento cada di sabato, in quanto considerato giorno lavorativo.

Tuttavia, a fronte delle osservazioni degli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’INAIL ha riconsiderato la tematica stabilendo che, trattandosi di somme comunque dovute all’Istituto ai sensi del DPR 1124/65, le citate scadenze vanno ricomprese tra quelle previste dall’art. 18 comma 1 del DLgs. 241/97, che considera tempestivo il versamento se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, in caso di termine di scadenza dei pagamenti di sabato o di giorno festivo. Pertanto, dalla data di pubblicazione della circolare in esame, se le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadono di sabato o di giorno festivo sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’art. 18 comma 1 del DLgs. 241/97.

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