Le prestazioni supplementari non mutano la stabile organizzazione IVA
La sentenza C-232/22 della Corte di Giustizia Ue di ieri ha esaminato la configurabilità di una stabile organizzazione in capo a soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Unione europea. Secondo i giudici, detto soggetto non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi qualora quest’ultimo non disponga nel territorio dello Stato di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, a prescindere dal fatto che il prestatore realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni “accessorie” o “supplementari”.
La pronuncia verte essenzialmente sull’applicabilità dell’art. 11 del Regolamento Ue n. 282/2011, secondo cui i mezzi umani e tecnici di una stabile organizzazione devono permetterle di ricevere prestazioni di servizi e di utilizzarli per le proprie esigenze.
A tal fine, occorre anzitutto distinguere le prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi fornite dal soggetto passivo Ue al soggetto passivo extra Ue (società appartenente allo stesso gruppo del fornitore ma giuridicamente indipendente) rispetto alla vendita che il soggetto extra Ue effettua con riguardo ai beni derivanti dal lavoro per conto terzi. Dette prestazioni e dette cessioni costituiscono, infatti, operazioni distinte assoggettate a regimi IVA differenti.
Pertanto, allo scopo di dimostrare qual è il luogo in cui tali prestazioni vengono ricevute dal committente extra Ue, occorre individuare il luogo in cui sono situati i mezzi umani e tecnici che detta società utilizza a tale scopo, e non quello in cui si trovano i mezzi che essa utilizza per la propria attività di vendita.
Di conseguenza, per i giudici, è irrilevante – ai fini della configurabilità della stabile organizzazione del soggetto passivo committente – la circostanza che il prestatore fornisca al destinatario anche prestazioni “accessorie” o “supplementari” (rispetto al lavoro per conto terzi), agevolandone l’attività economica, come la gestione dello stock delle materie prime, il loro inventario a fine anno, il controllo qualità e la gestione dello stock dei prodotti finiti.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941