CIG in deroga e finanziamenti garantiti dallo Stato senza detassazione COVID
I benefici non si traducono in un «contributo in conto esercizio» dell’impresa inteso in senso tecnico come ristoro di costi sostenuti
Con la risposta n. 366 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione della detassazione ex art. 10-bis del DL 137/2020 in relazione alla cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22 del DL 18/2020) e ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato rilasciata da SACE S.p.A (art. 1 del DL 23/2020 e successive modifiche), per assenza del presupposto oggettivo, vale a dire l’erogazione di un “contributo” a riduzione del costo sostenuto dalla società.
In linea generale, l’art. 10-bis del DL 137/2020 prevede in riferimento ai “contributi” e alle “indennità” di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini
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