CIGS in deroga del decreto Lavoro con pagamento diretto
Con il messaggio n. 2512/2023, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) riconosciuta alle aziende in particolari difficoltà dall’art. 30 del DL 48/2023 (decreto “Lavoro”), conv. L. 85/2023.
In particolare, si prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un ulteriore periodo di CIGS, collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende – anche in liquidazione – che non hanno potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti in origine, per cause a loro non imputabili.
Il trattamento viene riconosciuto in deroga a tutti i limiti di durata definiti dal DLgs. 148/2015 e non trovano applicazione le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
Nel messaggio si precisa che l’erogazione del trattamento avverrà tramite pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori e, pertanto, in forza dell’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, il datore di lavoro sarà tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
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