Vietata la compensazione con crediti commerciali per la rottamazione dei ruoli
Le somme derivanti da rottamazione dei ruoli disciplinata dalla L. 197/2022 non possono essere pagate mediante compensazione con crediti disponibili, nemmeno se si tratta di credito IVA da compensare.
In egual misura, non è ammessa la compensazione con crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tale principio, che rispecchia quanto previsto all’art. 1 comma 242 della L. 197/2022, è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 372 di ieri.
Il pagamento, in sostanza, può avvenire solo con le modalità indicate dalla legge, ad esempio mediante i bollettini di pagamento allegati alla comunicazione di liquidazione oppure domiciliazione bancaria.
Non è stato riproposta la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a differenza di quanto avvenuto in occasione dell’ultima rottamazione (si veda l’art. 3 comma 21 del DL 119/2018).
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