ACCEDI
Domenica, 22 marzo 2026

NOTIZIE IN BREVE

Nuove indicazioni per determinare gli oneri da riscatto in caso di ricorso al sistema contributivo

/ REDAZIONE

Sabato, 8 luglio 2023

x
STAMPA

Con il messaggio n. 2564 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per quei casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa, facendo seguito alla circ. n. 54/2021.

Nello specifico, si tratta di quei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’art. 1 comma 23 della L. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996) soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, il soggetto raggiunge i 15 anni di contribuzione o acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare). Invece, nelle ulteriori ipotesi si applicano le indicazioni previste dalla circ. n. 6/2020 e dal messaggio n. 1631/2022.

Per quanto concerne le modalità di pagamento, la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

Sul punto, viene precisato che il mancato pagamento, da parte dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

TORNA SU