Se prevista dal curatore, la vendita delegata nel fallimento opera nella sua interezza
Con la sentenza n. 19712, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’istituto della vendita delegata nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal DLgs. 149/2022 (riforma del processo civile) e sull’operatività di tale strumento nell’ambito del fallimento. I giudici hanno affermato che, se il curatore prevede all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. (quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 13 comma 1 lett. cc-bis del DL 83/2015, anteriore alle modifiche introdotte dal DLgs. 149/2022) si applica nella sua interezza.
Da ciò discende che:
- l’ordinanza ex art. 591-ter c.p.c. con cui il giudice delegato decide sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato è impugnabile col reclamo previsto all’art. 669-terdecies c.p.c.;
- l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo non ha natura né decisoria, né definitiva;
- in ragione di tale natura, l’ordinanza non è impugnabile con ricorso per Cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost.;
- eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice delegato, i quali potranno essere impugnati soltanto ai sensi dell’art. 26 della legge fallimentare.
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