Tredicesima e quattordicesima si prescrivono in tre anni
La Cassazione, con la sentenza n. 19649 pubblicata ieri, 11 luglio 2023, si è pronunciata in materia di prescrizione dei crediti retributivi.
I giudici di legittimità, considerando la previsione di cui al n. 2 dell’art. 2955 c.c., secondo cui si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, con la decisione hanno chiarito come non rientrino in tale categoria le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, la quale matura di anno in anno.
Alla luce di ciò, per la Suprema Corte, tali somme sono assoggettate, al pari di quelle dovute a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, alla prescrizione presuntiva di tre anni ai sensi dell’art. 2956 n. 1 c.c. quali retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, mentre il credito per trattamento di fine rapporto e il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale.
Quanto all’indennità per ferie non godute si evidenzia l’orientamento secondo cui all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, avendo natura mista (sia risarcitoria che retributiva), con prevalenza, ai fini della verifica della prescrizione, del carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, si applica la prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. 10 febbraio 2020 n. 3021).
È stato poi di recente affermato che la prescrizione di tale diritto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri che il diritto alla relativa fruizione sia stato perso dal lavoratore, che non ne abbia goduto nonostante il tempestivo e idoneo invito a farlo (cfr. Cass. 20 giugno 2023 n. 17643).
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