L’estinzione della lite per definizione deve avvenire de plano
Il controllo sulla spettanza avviene in sede di ricorso contro il diniego di definizione
La L. 197/2022 si discosta rispetto alle definizioni delle liti precedenti per quanto riguarda il meccanismo che conduce all’estinzione.
Per effetto dell’art. 1 comma 198 della L. 197/2022, “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione”.
Entro il 30 settembre 2024 potrà essere notificato il diniego di definizione, che, ai sensi del successivo comma 201, è motivo di revocazione dell’estinzione.
Sintetizzando:
- se, entro il 10 ottobre 2023, il contribuente deposita la domanda di definizione e il modello F24 relativo al pagamento di tutte le somme ...
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