PM non legittimato all’apertura della liquidazione controllata
Le modifiche del secondo correttivo del Codice della crisi manifestano la soluzione restrittiva
Le società c.d. “start up innovative”, di cui all’art. 25 del DL 179/2012, non sono soggette alle procedure concorsuali maggiori, ma rientrano nel campo di applicazione della disciplina del sovraindebitamento, come confermato dall’art. 31 del DL 179/2012 e dall’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019.
Per tali società – ma il tema si presta ad avere una portata generale per tutte le imprese “minori” – si pone la questione della legittimazione del PM a chiedere l’apertura della liquidazione controllata stante il silenzio degli artt. 38 e 268 del DLgs. 14/2019, quest’ultimo come modificato dal secondo decreto correttivo di cui al DLgs. 83/2022, che ha eliminato l’espresso richiamo anche alla legittimazione del pubblico ministero.
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