Non tutti gli «altri documenti» rilevano per la dichiarazione fraudolenta
La norma circoscrive i documenti penalmente rilevanti, includendo quelli che hanno rilievo probatorio analogo alla fattura ed escludendo gli altri
La condotta illecita prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta dall’art. 2 del DLgs. 74/2000 richiede che la falsità derivi dal fatto di “avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Secondo la sentenza n. 32088, depositata ieri dalla Cassazione, tale espresso riferimento ad “altri documenti” ha il chiaro obiettivo di estendere esplicitamente la punibilità per il delitto contestato anche ai casi in cui il dolo di evasione inerisca a documentazione non tipicamente qualificabile come fattura.
Occorre innanzitutto far riferimento alla norma definitoria sancita all’art. 1 del DLgs. 74/2000, che, al comma 1 lettera a), stabilisce che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture ...
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