Irriducibile anche il superminimo
La retribuzione, concordata all’assunzione e comprensiva di tutte le voci collegate alle mansioni, non è riducibile nemmeno con specifico accordo
Secondo il principio dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c., nel corso del rapporto di lavoro, non si può legittimamente ridurre la retribuzione, comprensiva di tutte le voci dello stipendio collegate alle mansioni svolte e concordata al momento dell’assunzione, neppure a seguito di uno specifico accordo intervenuto tra le parti.
È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22401, depositata ieri, 25 luglio 2023, aderendo a un indirizzo giurisprudenziale al quale si è, di recente, dato continuità.
All’origine della questione affrontata dalla Suprema Corte, vi era l’eliminazione, da parte del datore di lavoro, della componente retributiva del superminimo prevista contrattualmente. Il lavoratore proponeva, quindi, ricorso nei
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