Versamenti della S.O. in qualità di rappresentante fiscale compensabili con crediti superbonus
Con la risposta a interpello n. 397 di ieri, 27 luglio 2023, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che una stabile organizzazione può compensare i crediti d’imposta derivanti da opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (di cui è titolare, in quanto cessionaria) con i versamenti d’imposta dovuti in qualità di rappresentante fiscale della casa madre.
Ciò in virtù del principio dell’unitarietà giuridica tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione del quale la stabile organizzazione “non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre”, e costituendo con essa un soggetto passivo unico (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2019 n. 5 e risposta a interpello 6 aprile 2022 n. 169).
Nel documento di prassi in esame, l’Amministrazione finanziaria richiama altresì che, a seguito di un’operazione di fusione, la società incorporante può utilizzare in compensazione i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata, salvo diverse indicazioni recate dall’atto di fusione (in tal senso si era già espressa la risposta a interpello 16 febbraio 2023 n. 218).
Nel caso di specie, dunque, viene riconosciuta la facoltà della stabile organizzazione di utilizzare in compensazione anche i crediti d’imposta ex art. 121 del DL 34/2020 trasferiti nel suo cassetto fiscale a seguito di una fusione per incorporazione.
Si evidenzia, peraltro, che tale passaggio del credito d’imposta dall’incorporata all’incorporante deriva da una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, e non costituisce, al contrario, una nuova cessione dei crediti ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
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