La «fusione nazionale estera» non interrompe il consolidato
Secondo la risposta a interpello n. 400/2023, la “fusione nazionale estera” con cui una società con sede in uno Stato dell’Unione europea con stabile organizzazione in Italia incorpora un’altra società europea (parrebbe residente nel medesimo Stato), anch’essa con S.O. in Italia, non interrompe, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 1° marzo 2018, il consolidato fiscale in cui:
- è consolidante la stabile organizzazione italiana dell’incorporante;
- sono consolidate le controllate italiane della società incorporante stessa.
Nel caso specifico, a differenza di quanto rappresentato nella risposta a interpello n. 140/2023, la stabile organizzazione italiana della società incorporata era estranea al consolidato fiscale.
L’Agenzia delle Entrate subordina la continuazione del consolidato ai consueti requisiti affinché la “fusione nazionale estera” sia equiparata alle fusioni nazionali vere e proprie:
- operazione deve qualificarsi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;
- i soggetti coinvolti devono avere una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
- l’operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno uno dei soggetti coinvolti (nel caso specifico, in quanto tutte le attività e passività della stabile organizzazione dell’incorporata sono trasferite in continuità di valori fiscali in capo alla stabile organizzazione dell’incorporante).
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