Regime «madre-figlia» anche con esenzione parziale in Svizzera
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/2023 di ieri ha revocato in parte l’orientamento della risoluzione n. 93/2007, chiarendo che l’esclusione da ritenuta sui dividendi corrisposti a società “madri” svizzere compete anche nel caso in cui queste ultime beneficino in Svizzera di esenzioni parziali dalle imposte sui redditi.
Secondo la risoluzione n. 93/2007, infatti, l’esclusione da ritenuta in Itala risultava condizionata al fatto che la società svizzera non godesse di agevolazioni “consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale)”.
Prendendo spunto dalla giurisprudenza comunitaria sul tema, la risoluzione n. 46/2023 precisa che non è possibile beneficiare dell’esclusione da ritenuta solo ove la società svizzera sia integralmente esente da tassazione nella Confederazione Elvetica, mentre il beneficio può essere fatto valere se l’esenzione svizzera è solo parziale.
Si ricorda che l’Accordo tra Unione europea e Svizzera per estendere alla Confederazione Elvetica il regime “madre-figlia” prevede per le società svizzere condizioni diverse per l’esclusione da ritenuta rispetto a quelle contemplate per le società con sede nell’Unione, sia sotto il profilo della partecipazione minima (25% in luogo del 10%), sia sotto il profilo del periodo di possesso (due anni in luogo di uno).
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