Responsabile penalmente anche l’imprenditore «di fatto»
La Cassazione, nella sentenza n. 33410/2023, ha precisato che quando una fattispecie incriminatrice parla di “titolarità” dell’impresa non intende riferirsi solo alla persona formalmente iscritta nel Registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare ed eserciti attività “di fatto” imprenditoriali, seppure non registrate e sconosciute all’Amministrazione finanziaria.
L’autore della condotta penalmente rilevante (nella specie, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256 comma 2 del DLgs. 152/2006) può, quindi, essere:
- l’imprenditore “formale”, rispetto al quale, ai fini della prova, rileva la sua qualifica;
- l’imprenditore “di fatto”, con conseguente necessità di accertare la riconducibilità del fatto allo svolgimento di un’attività imprenditoriale (e comunque non occasionale) posta in essere con un minimo di organizzazione.
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