Rottamazione-quater senza sospensione in Cassazione
La Cassazione, nella sentenza n. 33430/2023, ha precisato che la previsione di cui all’art. 23 comma 1 del DL 34/2023 convertito – ai sensi del quale, “i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello” – non contempla la presentazione di un’istanza di sospensione del processo davanti ai giudici di legittimità.
Per avvalersi della causa di non punibilità in questione, infatti, occorre la definizione delle “relative procedure ... prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Si tratta di una volontà legislativa chiara e che trova conferma nel terzo comma della citata disposizione, che limita la sospensione al “processo di merito”.
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