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NOTIZIE IN BREVE

Aumenta di nuovo il tasso di interesse di dilazione e differimento contributivo

/ REDAZIONE

Martedì, 1 agosto 2023

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L’INPS, a fronte dell’innalzamento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento, TUR) operato dalla Bce il 27 luglio scorso, con la circolare n. 71 di ieri ha nuovamente incrementato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti previdenziali, nonché sulla misura delle sanzioni civili ex art. 116 commi 8, lett. a) e b), e 10 della L. 388/2000.

In particolare, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ex art. 2 comma 11 del DL 338/89 è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 2 agosto 2023; si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno variazioni.

Dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Nei casi di accordata autorizzazione, il nuovo tasso del 10,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2023.

Tale decisione di politica monetaria incide poi sulla misura delle sanzioni civili; segnatamente:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura del 9,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi ex art. 116 comma 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000;
- resta ferma, in caso di evasione ex art. 116 comma 8 lett. b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,75% annuo anche nell’ipotesi di cui all’art. 116 comma 10.

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