Con il ramo d’azienda operativo ceduto, modifica sostanziale dell’oggetto sociale della srl
Occorre, quindi, una delibera assembleare con le maggioranze di legge o di statuto
La Corte d’Appello di Venezia, nella sentenza n. 271/2023, ha stabilito che ove una srl con oggetto sociale operativo e con possibilità di assumere partecipazioni in altre società quale mezzo di investimento “per il raggiungimento dell’oggetto sociale” costituisca una nuova società interamente controllata cui trasferisca il ramo d’azienda produttivo – ossia ciò che le consente di perseguire l’oggetto sociale – si tramuta in una mera holding, realizzando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale non solo riservata all’assemblea dei soci (ex art. 2479 comma 3 c.c.), ma anche da deliberare con le maggioranze indicate dalla legge o con quelle, eventualmente più rigorose, richieste dallo statuto (ex art. 2479-bis comma 3 c.c.).
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