La partnership tedesca può cedere una partecipazione in srl con imponibilità in Germania
Con la risposta a interpello n. 418, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tassazione della plusvalenza realizzata da una holding di diritto tedesco costituita in forma di Kommanditgesellschaft (“KG”) a seguito della cessione di una partecipazione del 100% in una srl fiscalmente residente in Italia. In Germania, da un punto di vista civilistico, la KG è assimilabile a una sas italiana. Sotto il profilo fiscale, la medesima KG è considerata trasparente e i suoi redditi sono imputati proporzionalmente ai soci.
Secondo l’art. 13 paragrafo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, gli utili derivanti dall’alienazione di partecipazioni “sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente”. Pertanto, il reddito dovrebbe essere imponibile soltanto in Germania (Stato di residenza del cedente).
Il dubbio da parte dell’istante ha origine dal fatto che le Convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di “trasparenza fiscale”.
In merito, però, il Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania, al paragrafo 2, afferma che “una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all’articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato o abbia in tale Stato l’oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell’altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all’imposta del primo Stato”.
Nel caso di specie, il reddito della partnership viene tassato interamente nello Stato di residenza dell’ente (Germania) da parte di una partecipante munita di certificato di residenza in Germania; pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria nella srl deve essere assoggettata a imposizione esclusiva in Germania.
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