Dubbi sull’impugnazione dell’ordinanza cautelare per la parte pubblica
Il contribuente può chiedere la sospensione «dell’atto» anche in appello
Una novità di rilevo della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) nell’ambito del processo tributario riguarda il procedimento cautelare con misure a favore del contribuente.
L’art. 19 comma 1 prevede alla lett. f) di “accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo” e alla lett. g) “l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”.
Nell’attesa dei decreti delegati che consentiranno di comprendere i dettagli della riforma è possibile svolgere qualche considerazione.
Gli atti tributari sono provvedimenti esecutivi, sicché la pretesa tributaria dell’ente creditore può essere oggetto di immediata
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