Sono redditi di capitale le somme aggiuntive per entrare nel fondo
La risposta a interpello n. 420 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri ha chiarito che le somme aggiuntive pagate dai soggetti che sottoscrivono le quote di un fondo di investimento alternativo di private equity lussemburghese in epoca successiva alla sua costituzione, riversate per contratto ai sottoscrittori originari del fondo, sono assoggettate alla ritenuta del 26% prevista dall’art. 10-ter comma 2 della L. 77/83, nelle ipotesi in cui:
- l’intermediario che distribuisce il fondo è residente in Italia (o è, come nella fattispecie esaminata, una stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente);
- i sottoscrittori beneficiari di tali somme aggiuntive sono residenti in Italia.
Le somme aggiuntive, infatti, hanno natura di redditi di capitale, essendo funzionali a riconoscere ai sottoscrittori originari una remunerazione per avere impiegato le proprie risorse per un tempo più lungo rispetto ai subentranti; esse sono, conseguentemente, riconducibili a somme versate in connessione all’impiego di capitale, per le quali trova applicazione la disciplina della L. 77/83.
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