Agevolazione per le cartolarizzazioni anche per gli atti di «chiusura» dell’operazione
Con la risposta a interpello n. 424, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione del regime agevolativo di cui agli artt. 2 comma 6 del DL 351/2001 e 84 comma 2 della L. 289/2002 ad un atto di retrocessione di immobili nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
Si ricorda che gli enti locali possono costituire società a responsabilità limitata per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari; per queste operazioni e per tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché per le formalità ad essi connesse, opera un’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Nel caso esaminato dalla risposta, l’istante (la società veicolo per l’operazione di cartolarizzazione) chiedeva se il regime si applicasse anche all’accordo programmatico concluso con il Comune con cui le parti stabilivano la retrocessione degli immobili ancora nel patrimonio dell’istante in luogo del pagamento di un valore determinato (secondo lo schema dell’art. 1197 c.c.), nonché ai singoli atti di retrocessione.
L’Agenzia risponde positivamente all’interpello dell’istante, in ragione dell’ampia formulazione dell’art. 2 comma 6.
L’iter di una cartolarizzazione, infatti, è un processo articolato che, di regola, non si esaurisce in un singolo passaggio o in un solo atto o negozio. In questa prospettiva, sia l’accordo programmatico che gli atti di retrocessione degli immobili possono essere ricompresi tra gli atti agevolati, quali atti funzionali alla ’’chiusura’’ della complessa e pluriennale operazione di cartolarizzazione.
Ne consegue che, fermo restando il trattamento ordinario ai fini dell’IVA dei singoli atti di retrocessione, applicabile in considerazione della natura dei beni ritrasferiti, ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e ogni altra imposta indiretta può trovare applicazione la disciplina agevolativa di cui all’art. 2 comma 6 del DL 351/2001.
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