Tutela INAIL del coadiuvante artigiano anche per attività non continuativa
Il coadiuvante artigiano è tutelato anche qualora non svolga attività continuativa purché essa non sia meramente occasionale
La tutela INAIL del coadiuvante artigiano presenta alcune peculiarità. Tale figura risulta certamente tra i soggetti assicurati dal punto di vista soggettivo, alla luce del disposto dell’art. 4 comma 1 del DPR 1124/1965. Va ricordato che gli obblighi assicurativi sussistono tutte le volte che la prestazione viene resa in maniera “ricorrente e non meramente accidentale” (lettera circolare Ministero del Lavoro del 5 agosto 2013 n. 14184). La quantificazione della definizione “ricorrente e non meramente accidentale” è da ricondursi ad una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese e che nell’anno le prestazioni effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative, non essendo quindi necessaria ai fini del requisito della tutelabilità
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