False comunicazioni sociali solo discostandosi da criteri predeterminati
Nella valutazione dei cespiti patrimoniali il criterio ha un limite in ipotesi eccezionali, ma rigorosamente circoscritte a scenari operativi atipici
Con la sentenza n. 36807 depositata ieri, la Cassazione si è soffermata sulla fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (artt. 223 comma 2 n. 1 L. fall. previgente, 329 comma 2 n. 1 del DLgs. n. 14/2019) e sul particolare rilievo da attribuire alle operazioni di rivalutazione volontaria di immobilizzazioni effettuate, nell’ambito della società poi fallita, secondo il combinato disposto degli artt. 2426 e 2423 comma 5 c.c.
La condotta contestata riguardava, in particolare, il valore attribuito in bilancio ad alcuni cespiti immobiliari, volontariamente rivalutato in due distinte annualità con un cospicuo incremento percentuale rispetto a quello iniziale.
La Suprema Corte ricorda, in via di premessa, che il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), posta ...
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