Niente bollo sui prodotti finanziari con saldo zero e senza movimenti
In presenza di movimenti, resta dovuta la misura minima di un euro
A norma dell’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, le “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’art. 67 comma 1, lettera c-sexies), del TUIR”, sono soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille.
L’imposta, introdotta nel 2012, è ancorata alle comunicazioni inviata alla clientela, motivo per cui sono sorti dubbi sulle modalità di applicazione del bollo in caso di “rendicontazioni a zero”.
La questione è stata recentemente affrontata dall’ABI nel parere 10 luglio 2023 n. 1376.
L’Associazione rileva che, secondo la norma
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