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Domenica, 18 maggio 2025

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Il conferimento di beni in società può essere revocato

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 settembre 2023

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 20232/2023, ha precisato che è revocabile, ex art. 2901 c.c., il negozio di conferimento di beni in società.

Ciò in quanto:
- l’art. 2332 c.c. attiene alla nullità del contratto e non ai vizi della singola partecipazione, che si attua mediante il conferimento;
- non viene in rilievo il principio di separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società in quanto il bene oggetto di revocatoria non ritorna nel patrimonio del debitore, essendo solo dichiarata l’inefficacia nei confronti del creditore di costui;
- non sussistono interferenze con la disciplina in tema di trascrizione, poiché quest’ultima tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto e non, quindi, la società che riceve il conferimento, che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., è considerata terza.

Tali ragioni permangono inalterate anche in esito alla riforma (del diritto societario e) dell’art. 2332 c.c., che non ha disciplinato il patrimonio sociale in modo da renderlo incompatibile con la revocatoria dei conferimenti; né dalla riforma risulta che la revocatoria – che mira a far dichiarare inefficace l’atto nei confronti del creditore – è diventata incompatibile con la nuova disciplina delle cause di nullità della società.

Peraltro, se l’atto di conferimento fosse irrevocabile, sarebbe uno strumento sicuro per sottrarre beni alla garanzia del creditore.

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